60 anni a tutela dei marchi
Proteggendo
gli investimentila posizione sul mercatola storia
TUTELARE LA RICONDUCIBILITÀ ALL’IMPRESA
Il Marchio d’impresa
OLTRE AL DIRITTO DI ESCLUSIVA
11 motivi per registrare un marchio
- Garantisce al titolare un diritto di esclusiva sull’utilizzo.
- Protegge la riconducibilità univoca alla propria azienda o al proprio prodotto e/o servizio in un mondo globalizzato.
- Consente la difesa tempestiva in caso di contraffazione ed è un deterrente per un terzo ad utilizzare un Marchio simile.
- Facilita l’individuazione tramite motori di ricerca.
- Consente l’acquisizione di nuovi territori in esclusiva.
- Semplifica l’esportazione di prodotti e servizi.
- Protegge i propri investimenti pubblicitari.
- Può essere utilizzato per accedere a finanziamenti.
- È un bene immateriale iscrivibile a bilancio.
- Tutela un bene destinato ad aumentare il suo valore nel tempo.
- E’ asset da proteggere.
MARCHIO ITALIANO
Durata
10 anni rinnovabili indefinitamente.
Il Marchio può essere contestato se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione comportandone la decadenza parziale o totale.
Diritti
Il titolare del Marchio registrato ha diritto esclusivo di utilizzo per contraddistinguere i prodotti e/o servizi designati nella domanda ovvero ha diritto di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti e/o servizi identici o affini a quelli designati. Può essere ceduto o concesso con licenza di sfruttamento.
LE FASI SEGUENTI AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA:
- VERIFICA: L’ufficio verifica se i requisiti formali e legislativi sono soddisfatti. In Italia l’UIBM non verifica un conflitto con marchi anteriori già depositati e/o registrati. Se l’Ufficio ritiene che ci siano imperfezioni si apre un contenzioso a cui si può replicare. Contro ogni decisione dell’Ufficio è possibile il Ricorso.
- PUBBLICAZIONE: Se la verifica non solleva questioni o se queste vengono superate il marchio viene pubblicato nella gazzetta Marchi. Da questo momento decorre un termine di 3 mesi per depositare un’opposizione alla concessione del Marchio.
- OPPOSIZIONI EVENTUALI E CONCESSIONE DEFINITIVA: In presenza di opposizioni si può difendere il marchio provando a raggiungere un accordo con la controparte eventualmente limitando i prodotti/servizi rivendicati oppure lasciare che sia l’Ufficio a decidere in base a fatti e argomentazioni depositate. Un’opposizione blocca l’iter di registrazione di un marchio: alla sua conclusione il marchio opposto può essere concesso come depositato, concesso parzialmente in relazione a classi e sottoclassi o integralmente respinto. In assenza di opposizioni il marchio segue il normale iter di registrazione che viene concessa entro 12 mesi dal deposito.
- RICORSO: contro i provvedimenti dell’UIBM relativi alla registrabilità di un marchio o ai procedimenti di opposizione è possibile presentare ricorso entro 60 giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato
Prima della concessione definitiva non è possibile utilizzare il simbolo della ® ma solo il TM.
La tutela decorre dal deposito.
MARCHIO EU
Consente di poter ottenere con un’unica domanda un Marchio valido su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Possibilità di opposizione
Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli aventi diritto possono presentare opposizione alla concessione del marchio.
Durata
La durata è di 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo è possibile indefinitamente. Il Marchio può essere contestato, ad esempio in fase di contenzioso, se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione in potenzialmente almeno uno stato membro dell’Unione Europea (la prova d’uso del marchio è disciplinata da una normativa complessa non riassumibile in un paragrafo).
Diritti
Il Marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo dello stesso su tutto il territorio dell’Unione Europea per i prodotti o servizi indicati nella domanda (o affini).
Ente
EUIPO (European Union Intellectual Property Office) con sede ad Alicante (Spagna)
LE FASI SEGUENTI AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA:
- Deposito della domanda e, qualora siano presenti tutte le informazioni richieste, ottenimento di una data di deposito, coincidente con la data di priorità.
- Verifica relativa alla Classificazione dei prodotti e servizi della domanda nonché dei suoi requisiti formali (come lingue, dati vari ed eventuali rivendicazioni di priorità).
- Esame di ammissibilità su base degli impedimenti assoluti alla registrazione, particolarmente in relazione alla capacità distintiva del marchio.
- Pubblicazione della domanda da cui comincia il periodo di opposizione, della durata di 3 mesi, in cui le parti terze possono presentare obiezioni alla concessione del marchio basate su diritti anteriori o impedimenti assoluti alla registrazione. In presenza di opposizioni si può difendere il marchio provando a raggiungere un accordo con la controparte eventualmente limitando i prodotti/servizi rivendicati oppure lasciare che sia l’Ufficio a decidere in base a fatti e argomentazioni depositate. Un’opposizione blocca l’iter di registrazione di un marchio: alla sua conclusione il marchio opposto può essere concesso come depositato, concesso parzialmente in relazione a classi e sottoclassi o integralmente respinto
- Pubblicazione della registrazione del marchio, in assenza di procedimenti di opposizione.
- contro i provvedimenti dell’EUIPO relativi alla registrabilità di un marchio o ai procedimenti di opposizione o cancellazione, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato.
MARCHIO INTERNAZIONALE
La procedura di registrazione internazionale può essere avviata solo dopo avere depositato un Marchio Nazionale in uno degli Stati membri dell’Accordo di Madrid o un Marchio EU. È possibile, con un’unica domanda, designare Stati appartenenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid.
Possibilità di opposizione
Dipende dalle legislazioni vigenti negli Stati designati.
Durata
La durata è 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo è possibile indefinitamente. Per i primi 5 anni, il Marchio Internazionale è legato alla vita del Marchio Nazionale o Marchio EU su cui si basa e se tale Marchio di base decade, automaticamente decade anche quello internazionale corrispondente.
Diritti
Il Marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo dello stesso in tutti i paesi designati per i prodotti o servizi indicati nella domanda (o affini).
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) / WIPO (World Intellectual Property Organization)
Maggiori informazioni e paesi contraenti
WIPO – Madrid system
Durata
10 anni rinnovabili indefinitamente.
I marchi possono essere contestati qualora non vengano utilizzati per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di registrazione comportandone la decadenza parziale o totale.
Diritti
Il titolare del Marchio registrato ha diritto esclusivo di utilizzo per contraddistinguere i prodotti e/o servizi designati nella domanda ovvero ha diritto di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti e/o servizi identici o affini a quelli designati. Può essere ceduto o concesso con licenza di sfruttamento.
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